Freelance, i compensi siano definiti dal tariffario, non dagli editori


Una recente sentenza della Cassazione ha ribadito il principio che, in mancanza di accordi tra le parti, i giornalisti per il lavoro autonomo devono essere pagati in base alle tariffe dell’Ordine. Il sito di Quarto Potere ha pubblicato il commento alla sentenza dell’avvocato Francesco Cilenti che qui riportiamo.

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Una società editrice, che aveva unilateralmente determinato i compensi spettanti ad un pubblicista per le sue prestazioni di lavoro autonomo, è stata condannata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 13 maggio 2009, n.11011, a corrispondergli le differenze retributive tra i compensi versati e quelli previsti dalle tariffe professionali fissate dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Con questa decisione, la Corte di Cassazione ha stabilito che al giornalista – nel caso della sentenza un pubblicista, ma vale ovviamente anche per un professionista – che svolge prestazioni di lavoro autonomo, in mancanza di accordo con l’azienda, spettano i compensi così come determinati dalle tariffe professionali.

Il compenso del giornalista, dunque, non potrà essere arbitrariamente fissato dalla società editrice, ma andrà determinato, in primo luogo, sulla base di un accordo con il medesimo giornalista; in secondo luogo – ove non si riesca a raggiungere un punto di incontro – sulla base delle vigenti tariffe professionali.

A queste conclusioni la Corte giunge attraverso l’esame dell’art. 2233 del codice civile ed escludendo l’applicabilità del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Giornalistico (CCNLG).

Dalla lettura della norma del codice civile, che disciplina il delicato tema dei compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale (quali i giornalisti), si può desumere, infatti, l’esistenza nel nostro ordinamento giuridico di un ordine gerarchico preferenziale per l’esatta individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi: in via principale, l’accordo tra le parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, in ultimo, la discrezionalità del giudice, ma solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare gli anzidetti criteri, con l’obbligo di raccogliere il parere non vincolante delle associazioni professionali di riferimento.

La liquidazione del compenso da lavoro autonomo del giornalista andrà effettuata, dunque, secondo i criteri fissati dall’art. 2233 del codice civile.

Non potranno essere applicati, invece, i minimi tabellari previsti dall’art. 12 del CCNLG per i corrispondenti, in quanto la contrattazione collettiva nazionale disciplina soltanto i rapporti di lavoro subordinato. Va ricordato che i minimi dell’art. 12 sono più bassi rispetto alle tariffe professionali dell’Ordine.

Dal punto di vista giuridico, peraltro, questa sentenza si inserisce in un contesto molto chiaro e univoco. L’orientamento della dottrina e della giurisprudenza è pressoché unanime nel riconoscere che, in mancanza di accordo, valgono le tariffe stabilite dagli Ordini professionali: principio ribadito anche da altre sentenze della Cassazione per i rapporti di lavoro autonomo.

In pratica, questa sentenza può avere l’effetto di spingere le aziende a concordare preventivamente i compensi con i giornalisti freelance, anziché stabilirli unilateralmente come oggi spesso avviene: e ciò anche e soprattutto per evitare che il giornalista insoddisfatto possa ricorrere al giudice, ottenendo il pagamento sulla base delle tariffe professionali.

(Avvocato Francesco Cilenti)

Un commento

  1. giuseppe scrive:

    piu che un commento , gradirei un chiarimento.

    come si sposa la sentenza con la richiesta dell antitrust di rimuovere il tariffario in base all’adeguamento delle norme di autoregolamentazione alle previsioni dell’art. 2 della legge Bersani n. 248/2006?


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