Inpgi, il Tar del Lazio respinge i ricorsi contro il contributo di solidarietà


Confermata la piena legittimità dei provvedimenti adottati dall’ente. La presidente Macelloni: «Dimostrata la correttezza del percorso che l’istituto sta seguendo per rafforzare e consolidare la stabilità dei conti a tutela di tutti gli iscritti e dell’autonomia della categoria». I link alle decisioni.

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati contro il contributo straordinario di solidarietà introdotto dall’Inpgi. «Con decisioni n. 8994 e 8995/2018 – spiega una nota dell’ente – il Tar ha respinto i ricorsi presentati da alcuni pensionati con cui era stato impugnato l’atto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvativo della delibera n. 63 del Consiglio di amministrazione dell’Inpgi del 28 settembre 2016, con cui era stato istituito un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della Gestione previdenziale da applicare, in via temporanea per la durata di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall’Inpgi con percentuali crescenti».
La III Sezione del Tribunale amministrativo, accogliendo le argomentazioni difensive dell’istituto, ha dunque confermato la piena legittimità dei provvedimenti con cui l’ente aveva stabilito l’imposizione di un contributo straordinario di solidarietà. Misura, quest’ultima – precisa il Tar – che ‘è stata adottata nel perseguimento del fine di riequilibrio finanziario, giustificato, se non imposto, dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale nel quale opera’.
Il prelievo, che incide solo sulle pensioni più elevate, è atto ‘oggettivamente sostenibile, rispetta il principio di proporzionalità, e, soprattutto, è previsto come misura una tantum, durando tre anni, senza possibilità di reiterazione’, sancisce ancora il Tribunale.
Soddisfatta la presidente dell’Inpgi, Marina Macelloni. «La sentenza – commenta – dimostra la correttezza del percorso che l’Inpgi sta seguendo per rafforzare e consolidare la stabilità dei conti a tutela di tutti gli iscritti e dell’autonomia della categoria».

Riportiamo di seguito i link alle decisioni del Tribunale amministrativo regionale del Lazio pubblicate il 20 agosto 2018: n. 08994/2018 e n. 08995/2018.


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