Coronavirus in Lombardia: ai giornalisti il consiglio di attenersi alle disposizioni delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza


giornal12Emergenza coronavirus. Il dovere d’informare e il diritto alla salute di tutti. Ai giornalisti che si occuperanno dei casi di infezione registrati in Lombardia, l’ALG non può che consigliare di prestare la massima attenzione nella loro attività.

Invitiamo tutti i colleghi ad attenersi alle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie nazionali e locali nonché alle disposizioni specifiche emanate dalle autorità di pubblica sicurezza nei territori ed ambienti più a rischio.

Di seguito alleghiamo i consigli e i comportamenti suggeriti dall’Istituto Superiore di Sanità, nonché le disposizioni emanate dal Ministero della Sanità in data 21 febbraio 2020 in seguito ai casi registrati a Codogno (Lo).

- Nuovo coronavirus: dieci comportamenti da seguire

- Ordinanza Ministero della Salute

In ogni caso, essendo molti i colleghi che nelle scorse ore si sono rivolti all’ALG per avere informazioni circa i comportamenti da adottare di fronte alle disposizioni organizzative emanate dalle singole testate giornalistiche per seguire, sul territorio, l’evoluzione della crisi sanitaria in corso, il sindacato lombardo ha interpellato i propri uffici legali per verificare obblighi e competenze dei singoli giornalisti.

I nostri legali hanno evidenziato come il riferimento normativo sia quello dell’art. 2087 del Codice Civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

È dunque in capo al datore di lavoro garantire la massima sicurezza possibile ai lavoratori. Anche se è difficile trovare precedenti simili alla situazione odierna, la giurisprudenza ha affrontato casi in cui i lavoratori si sono rifiutati di svolgere le prestazioni cui erano obbligati perché non ritenute sicure. La Cassazione (sentenza del 29 marzo 2019, la numero 8911) ha evidenziato come l’art. 2087 del codice civile “È fonte… di obblighi positivi… del datore il quale è tenuto a predisporre un ambiente ed una organizzazione di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale della salute, funzionale alla stessa esigibilità della prestazione lavorativa con la conseguenza che è possibile per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e rifiutare la prestazione pericolosa…)” . Ed ancora, prosegue la Corte, all’art. 2087 cod. civ. va attribuita “anche una funzione dinamica, in quanto norma diretta a spingere l’imprenditore ad attuare, nell’organizzazione del lavoro, un’efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall’esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro… In sostanza, il datore di lavoro non è tenuto ad adottare ogni precauzione astrattamente possibile ma quelle che in concreto, in relazione alle caratteristiche dell’attività, alle mansioni del lavoratore, alle condizioni dell’ambiente esterno e di quello di lavoro, appaiano idonee ad evitare eventi prevedibili.”

A nostro parere, quindi, è l’editore che deve adottare ogni cautela possibile affinché il giornalista, dipendente o freelance, non corra rischi; e se questo non viene fatto, il giornalista medesimo può “eccepire l’inadempimento”.

Se al giornalista viene chiesto di recarsi in luoghi “pericolosi”, a parere dei nostri legali è possibile scrivere all’Azienda (al Direttore e al Capo del personale, se l’Azienda è grande; al Direttore e all’editore, se l’Azienda è piccola) in questi termini:
- si deve affermate che il luogo dove viene mandato è da intendersi, per quanto noto, a rischio contagio;
- si domanda quali siano le misure di sicurezza adottate dall’Azienda per la salute propria e dei propri familiari, amici, colleghi, ecc. (non è da escludersi -per le attuali conoscenze- il fatto di poter diventare anche “portatori sani”)

- si inviti l’azienda a rispettare ( come le rispetterà il giormalista medesimo) le indicazioni date dalle Pubbliche autorità.
- data la pericolosità conclamata, si deve attendere la risposta scritta prima di partire per il servizio.
- in base alla risposta pervenuta, decidere se partire o meno.

L’ALG e il servizio legale della Associazione Lombarda dei Giornalisti restano a disposizione di tutti i colleghi.

Il decalogo del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità

https://www.iss.it/?p=5108
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale
https://www.iss.it/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


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