Covid-19, adempimenti Inpgi sospesi per i residenti della ex ‘zona rossa’


La disposizione in ottemperanza del decreto legge del 2 marzo 2020. I comuni interessati sono: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (in Lombardia) e Vo’ (in Veneto).

L’Inpgi ha di recente emanato una circolare (n. 5 del 6/03/2020) relativa alle disposizioni governative sull’emergenza Covid-19 e alle misure di contrasto previste dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, tra le quali la sospensione, per i residenti nella ex ‘zona rossa’, degli adempimenti contributivi. «Il governo – si legge nel documento del Servizio Entrate Contributive – al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha adottato misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale. Con l’emanazione del Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9, tra le varie misure adottate, all’art.2 è stato previsto – nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020».

I versamenti non eseguiti per effetto di tale disposizione, prosegue la circolare, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. La misura di sospensione dei termini di versamento «potrebbe riguardare i giornalisti assicurati presso la Gestione separata dell’Inpgi, residenti nelle zone interessate dal provvedimento. La sospensione è operata direttamente dal Concessionario per la Riscossione», specifica la circolare.

L’art. 5 dello stesso decreto legge ha, invece, previsto – sempre nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. «Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati – recita la circolare dell’Inpgi –. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria oggetto di sospensione saranno effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi».

I comuni interessati sono: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (in Lombardia) e Vo’ (in Veneto).

I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono usufruire della sospensione contributiva sono: i datori di lavoro; i committenti, con giornalisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96; i giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96.

«Il datore di lavoro e/o il committente che intende usufruire della sospensione contributiva – conclude l’Inpgi – deve sospendere sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta. I datori di lavoro, i committenti ed i giornalisti che intendano usufruire della sospensione del versamento dei contributi devono, necessariamente, presentare apposita istanza all’Inpgi, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti. Si ricorda, infine, che gli importi dei contributi già versati, ancorché riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione».


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