No agli stages nelle aziende in stato di crisi


Gli stages sono e restano vietati nelle redazioni di aziende in stato di crisi che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione. Lo stabilisce l’Allegato D) del Contratto nazionale di lavoro. Le decisioni dell’Ordine nazionale non modificano le norme contrattuali. E le aziende che tentano di aggirare il divieto di stages rischiano la segnalazione al Ministero del Lavoro di violazione degli accordi e anche una causa per comportamento antisindacale.

Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico vieta espressamente l’effettuazione di stages per borsisti allievi durante “il periodo di applicazione dell’articolo 35 della legge n.416”, ovvero durante l’intera durata della cassa integrazione straordinaria (o del contratto di solidarietà, se si è optato per tale ammortizzatore sociale). La norma è contenuta nel punto 8 dell’Allegato D), senza alcuna previsione di deroghe, pur contemplate nei “casi di dimostrata necessità” per le assunzioni di giornalisti e praticanti.

La scelta di vietare gli stages nelle redazioni di aziende in stato di crisi o di riorganizzazione ha una duplice motivazione. Vuole certamente evitare che gli stagisti sostituiscano surrettiziamente colleghi collocati in cigs o vadano comunque a colmare organici ridotti: questa è comunque una regola che vige sempre, anche nelle aziende sane e in tempi di economia florida e in pieno sviluppo.

La seconda ragione è invece più specifica e pensata a tutela degli allievi delle scuole: nelle redazioni di case editrici in stato di crisi non è possibile garantire agli stagisti un adeguato sostegno e affiancamento di colleghi che permettano loro di svolgere un pieno ed efficace periodo di formazione. Proprio per questo, nessuna deroga è possibile e potrebbe mai essere prevista. Nemmeno con il parere favorevole e il consenso dei Comitati o dei Fiduciari di redazione.

Nei giorni scorsi, molti Cdr e anche semplici colleghi hanno segnalato l’arrivo nelle aziende di una comunicazione con la quale l’Ordine dei giornalisti informa dell’approvazione, da parte del suo Consiglio nazionale, di una delibera che rimuoverebbe il divieto di stages nelle aziende in stato di crisi. Una comunicazione che talune aziende vorrebbero utilizzare per violare l’Allegato D) del Contratto.

Effettivamente, il Consiglio nazionale dell’Ordine ha approvato, il 9 febbraio scorso, una deroga al “Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il contratto delle scuole di formazione al giornalismo” nel punto in cui (comma 3 dell’articolo 17) si precisa che gli stages formativi “non possono svolgersi presso quelle aziende per le quali il ministero del Lavoro abbia dichiarato lo stato di crisi o di ristrutturazione”. Tale divieto, in base alla delibera del Consiglio nazionale, verrebbe sospeso per gli “stages in svolgimento negli anni solari 2010 e 2011”. Di tale decisione, l’Ordine ha informato la Federazione nazionale della stampa, la Federazione italiana editori giornali e, per conoscenza, tutte le testate giornalistiche italiane, con una lettera del 7 aprile scorso a firma del Presidente, Lorenzo Del Boca, e del Segretario, Enzo Iacopino.

Questo non significa però in alcun modo che la norma del Cnlg che vieta gli stages durante gli stati di crisi sia superata, rimossa o in qualche modo aggirabile. Le decisioni dell’Ordine, nella sua piena autonomia, rispetto al “Quadro di indirizzi” per le scuole di formazione al giornalismo hanno un valore nei confronti delle stesse scuole e vincolano al loro rispetto gli organismi di tali istituti, ma non hanno effetto alcuno sulle regole stabilite per contrattazione tra il Sindacato dei giornalisti e gli editori e non impegnano le aziende né tantomeno i Comitati e i Fiduciari di redazione.

Gli editori di aziende con cigs in corso che dovessero appellarsi alla decisione dell’Ordine nazionale per far entrare stagisti in redazione correrebbero il duplice rischio di una segnalazione al Ministero del Lavoro per violazione degli accordi alla base della concessione dello stato di crisi previsto dalla legge 416/81 e di una denuncia per comportamento sindacale da parte dell’Associazione territoriale competente (nel vostro caso, l’Associazione lombarda dei giornalisti).

Si invitano i Comitati e i Fiduciari di testate di aziende in stato di crisi a vigilare affinché non vengano effettuati stages nelle redazioni e a segnalare eventuali violazioni.

Gli allievi delle scuole di formazione al giornalismo potranno invece, ovviamente, continuare ad effettuare normali stages in tutte le aziende che non hanno fatto ricorso alla cassa integrazione o ai contratti di solidarietà. L’inserimento in redazione degli stagisti deve essere comunicato preventivamente al Comitato o Fiduciario di redazione, in base all’articolo 34 del Cnlg e al comma finale dell’articolo 35, introdotto dall’ultimo rinnovo contrattuale, in base al quale “Azienda e direttore forniranno informativa ai comitati di redazione sul numero degli stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo ed il percorso formativo da realizzare. Gli stagisti dovranno essere impiegati per le finalità formative degli stages”.
Questo significa che in nessun caso gli stagisti possono sostituire colleghi assenti dalle redazioni a qualsiasi titolo, per esempio per ferie, maternità o malattia, come del resto stabilito anche dagli accordi tra Ordine nazionale e scuole di formazione al giornalismo fissati nel “Quadro di indirizzi”. Si ricorda inoltre che, sempre in base al “Quadro di indirizzi”, gli istituti non possono stipulare convenzioni con le aziende per lo svolgimento di stages nei mesi di luglio e agosto. Mentre un’ulteriore recente delibera dell’Ordine ha aperto alla possibilità di periodi di formazione nelle redazioni di quattro mesi consecutivi (finora erano previsti al massimo due mesi l’anno), ma solo con il parere favorevole dei Comitati o Fiduciari di redazione delle testate interessate dagli stages “lunghi”.


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